Art. 35.
(Funzioni del presidente della regione).

      1. Il presidente della regione rappresenta la regione, esprime gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta regionale, indìce i referendum previsti dal presente Statuto ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo stesso Statuto e dalla legge.
      2. Il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23.
      3. Il presidente della regione nomina come vicepresidente e assessori le persone indicate al momento del deposito delle candidature ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera l). Il vicepresidente non può essere revocato.
      4. L'ufficio di presidente della regione è incompatibile con qualsiasi altra carica e può essere ricoperto per non più di due mandati consecutivi. Non è immediatamente rieleggibile il presidente che si è dimesso dalla carica.